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12 LO STAGE - TIROCINIO


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 Non è un rapporto di lavoro, costituisce infatti un semplice periodo di formazione all'interno di un'azienda, con l'obiettivo di agevolare le future scelte professionali del tirocinante e contemporaneamente valutarne l’opportunità di procedere con una assunzione vera e propria.
 
 Possono essere stipulati stage con persone di qualsiasi età, l’importante è che risultino iscritte nelle liste di disoccupazione al momento dell’inizio dello stage. Non è però stipulabile con soggetti che abbiano già svolto altri stage o comunque lavorato presso la stessa azienda.
 
 Limiti: fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: 1 tirocinante - tra 6 e 19 dipendenti a tempo indeterminato: 2 tirocinanti (contemporaneamente) - più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: fino al 10% del numero complessivo dei dipendenti.
 
 Per instaurare uno stage bisogna prima procedere con la stipula di una convenzione della durata annuale, con un ente formazione (provincia o soggetto abilitato) e fare la comunicazione a CO-Lavoro; in favore del tirocinante va aperta la posizione INAIL, va stipulata una assicurazione RC per la responsabilità civile conto terzi, deve essere garantito un compenso a titolo di rimborso spese (minimo 400€) e viene predisposto un cedolino paga mensile per l’eventuale incidenza fiscale.
 
 In linea generale gli stage durano massimo 6 mesi e possono essere interrotti in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, da entrambe le parti.
 
 Esistono anche i “tirocini estivi” e soprattutto i cosiddetti tirocini “curriculari”, che vengono promossi dalle università o dalle scuole, si tratta di momenti formativi svolti all’interno di un percorso formale di istruzione o formazione previsto nei piani di studio.
 

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